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sabato 27 febbraio 2016

Stepchild adoption


Si segnalano questi due passaggi:

1) L'adozione in casi particolari, art. 44 l. 184/1983 prevede che:

I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano, di padre e di madre;dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio, anche adottivo dell'altro coniuge;quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,n. 104,esia orfano di padre, e di madre;d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.2. L'adozione, nei casi indicati nel comma l, è consentita anche in presenza di figli legittimi.3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del I comma l'età dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare

2) Il criterio dell'imitatio naturae, in virtù del quale l'adozione dovrebbe rispecchiare il modello dominante della famiglia tradizionale unita dal vincolo del matrimonio, ha subito un ridimensionamento con la sentenza della Corte Costituzionale n. 145/1969: le disposizioni di cui agli artt. 3, 29 e 30 Cost. "non vincolano l'adozione dei minori al criterio dell’imitatio naturae", esprimendo, invero, una mera indicazione di preferenza per l'adozione da parte di una coppia di coniugi, sulla scorta dell'esigenza di garantire al minore la stabilità necessaria sotto il profilo educativo ed affettivo.

domenica 24 gennaio 2016

Rettifica del sesso del coniuge, scioglimento del matrimonio

La prima segnalazione è un decreto del Tribunale di Milano,  sez. IX civ., emesso in data 22 aprile 2015 (Pres. G. Servetti, est. G. Buffone). Il Tribunale di Milano è chiamato a confrontarsi con i principi sanciti dalla Corte Costituzionale, con propria pronuncia n. 170 del 2014.

La questione è: cosa accade al matrimonio regolarmente contratto tra due soggetti eterosessuali nel momento in cui uno dei due chieda ed ottenga la rettificazione dell'attribuzione di sesso?

Il divorzio è da ritenersi sempre automatico? Se i coniugi tuttavia hanno manifestato la volontà a rimanere coppia, come può il diritto tutelare questa (legittima) richiesta?

L'interrogativo evidenzia ancora una volta come il legislatore non sia spesso in grado (o forse non abbia la volontà di) regolamentare certe situazioni che però necessitano di risposte/interventi concreti.

La questione si inserisce nel più ampio dibattito sul matrimonio omosessuale e sugli accordi di convivenza alternativi al matrimonio.

Il link al provvedimento, postato da www.ilcaso.it