sabato 27 febbraio 2016

Stepchild adoption


Si segnalano questi due passaggi:

1) L'adozione in casi particolari, art. 44 l. 184/1983 prevede che:

I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano, di padre e di madre;dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio, anche adottivo dell'altro coniuge;quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,n. 104,esia orfano di padre, e di madre;d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.2. L'adozione, nei casi indicati nel comma l, è consentita anche in presenza di figli legittimi.3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del I comma l'età dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare

2) Il criterio dell'imitatio naturae, in virtù del quale l'adozione dovrebbe rispecchiare il modello dominante della famiglia tradizionale unita dal vincolo del matrimonio, ha subito un ridimensionamento con la sentenza della Corte Costituzionale n. 145/1969: le disposizioni di cui agli artt. 3, 29 e 30 Cost. "non vincolano l'adozione dei minori al criterio dell’imitatio naturae", esprimendo, invero, una mera indicazione di preferenza per l'adozione da parte di una coppia di coniugi, sulla scorta dell'esigenza di garantire al minore la stabilità necessaria sotto il profilo educativo ed affettivo.

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