lunedì 25 gennaio 2016

L'onere della prova nelle cause verso le Banche

Ultimamente per lavoro mi occupo spesso di contenzioso bancario. 

Il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 56 del 11.01.16 (riportata da www.diritto.it) riassume in modo molto chiaro alcuni principi basilari per quel che attiene l'onere della prova. 


1. E' onere dell'attore di allegare e provare in modo specifico le contestazioni sollevate onde evitare azioni meramente esplorative 

2. E' onere dell'attore allegare e provare le singole poste ritenute indebite e produrre gli estratti conto relativi all'interorapporto; 

3. E' onere dell'attore, se questi contesta il superamento dei tassi soglia anti-usura, indicare specificamente in che modo sarebbe avvenuto tale superamento e di produrre i decretiministeriali e le rilevazioni aventi per oggetto i tassi soglia (la natura meramente amministrativa dei decreti ministeriali rende ad essi inapplicabile il principio iura novit curia di cui all'art. 113 c.p.c.). 

4. Quanto all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. si tratta di uno strumento residuale, che può essere utilizzato solamente quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l'iniziativa non presenti finalità esplorative, tesa a verificare se i documenti eventualmente supportino la tesi difensiva attorea.

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